Adesione alla convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968, e sua esecuzione
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 20 della convenzione stessa.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
