Approvazione ed esecuzione della convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente (escluso il titolo I) a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 della convenzione stessa.
Testo vigente dal 21 luglio 1976
