Art. 1 (Convenzione)
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1979 SULLA RICERCA ED IL SALVATAGGIO IN MARE LE PARTI ALLA CONVENZIONE. PRENDENDO ATTO della grande importanza che nelle varie convenzioni rivestono l'assistenza alle persone in pericolo in mare e l'installazione da parte di tutti gli Stati costieri di strumenti adeguati ed efficaci per la vigilanza costiera e per i servizi di ricerca e di salvataggio. AVENDO ESAMINATO la Raccomandazione n. 40 della Conferenza internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, che riconosce l'opportunita' di coordinare le attivita' di un certo numero di organizzazioni intergovernative riguardo alla sicurezza in mare e al di sopra del livello del mare. DESIDERANDO intensificare e promuovere queste attivita' grazie alla creazione di un piano internazionale di ricerca e di salvataggio in mare, che risponda alle necessita' del traffico marittimo in materia di salvataggio delle persone in pericolo in mare. AUSPICANDO di favorire la cooperazione tra le organizzazioni di ricerca e di salvataggio del mondo intero e tra tutti coloro che partecipano ad operazioni di ricerca e salvataggio in mare. HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO I Obblighi generali derivanti dalla Convenzione Le Parti si impegnano ad adottare ogni provvedimento legislativo o altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla Convenzione ed al suo Allegato, che e' parte integrante della Convenzione. Salvo disposizione espressamente contraria, ogni riferimento alla Convenzione costituisce anche un riferimento al suo Allegato.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
