Art. 2 (Convenzione)
ARTICOLO II Altri trattati e interpretazione 1. Nessuna disposizione della Convenzione pregiudichera' la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in virtu' della Risoluzione 2750 (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni e posizioni giuridiche presenti o future di qualsiasi Stato riguardo al diritto del mare e alla natura o l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero e dello Stato di bandiera. 2. Nessuna disposizione della Convenzione dovra' essere interpretata in modo da pregiudicare gli obblighi o i diritti delle navi, definiti in altri strumenti internazionali.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
