Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959.

Testo vigente dal 16 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1799~art1 · fonte del testo