ARTICOLO XI 1. Le Parti contraenti hanno convenuto che debbano esservi rapporti di lavoro tra la Commissione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. A tal fine, la Commissione intraprendera' negoziati con l'Organizzazione in vista di concludere un accordo ai sensi dell'articolo XIII dell'Atto costitutivo dell'0rganizzazione. Questo accordo prevede in particolar modo che il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura indichi un rappresentante che partecipi senza diritto di voto a tutte le sessioni della Commissione e dei suoi organi sussidiari. 2. Le Parti contraenti hanno convenuto che una collaborazione dovra' instaurarsi tra la Commissione ed altre commissioni per la pesca ed organizzazioni scientifiche internazionali in grado di contribuire ai suoi lavori. La Commissione puo' concludere accordi con queste commissioni ed organizzazioni. 3. La Commissione puo' invitare ogni organizzazione internazionale appropriata ed ogni governo che, senza essere membro della Commissione, fa parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una qualunque delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite ad inviare osservatori alle sessioni della Commissione e dei suoi organi sussidiari.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artxi · fonte su Normattiva