All'onere derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Organizzazione internazionale di metrologia legale, previsto in lire 2.500.000 annue, si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico dello stanziamento del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 24 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-23;387~art3 · fonte del testo