All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1967, si fara' fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-04;794~art3 · fonte su Normattiva