Adesione alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione
Art. 1 (Approvazione)
Il presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.
Testo vigente dal 24 luglio 1981
