[1]Misure contro l'abuso delle sostanze psicotrope

[2]1. Le Parti adotteranno tutte le misure che possano prevenire l'abuso delle sostanze psicotrope ed assicurare la diagnosi precoce, nonche' la cura, l'educazione, il dopo-cura, il riadattamento e il reinserimento sociale dei soggetti interessati; a tale scopo, esse coordineranno i propri sforzi. 2. Le Parti favoriranno, il piu' possibile, la formazione di personale per assicurare la cura, il dopo-cura, il riadattamento ed il reinserimento sociale dei soggetti che abusano di sostanze psicotrope. 3. Le Parti aiuteranno i soggetti che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso delle sostanze psicotrope e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno anche tale conoscenza fra il grosso pubblico, qualora sia il caso di temere che l'abuso di tali sostanze si diffonda molto rapidamente.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art20 · fonte su Normattiva