[1]Ispezione

[2]Le Parti istituiranno un sistema di ispezione dei fabbricanti, degli esportatori, degli importatori, dei grossisti e dei dettaglianti di sostanze psicotrope, nonche' degli istituti medici e scientifici che utilizzano tali sostanze. Esse prevederanno ispezioni di locali, scorte e registrazioni con la frequenza che riterranno necessaria.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art15 · fonte su Normattiva