[1]Norme speciali riguardanti il trasporto delle sostanze psicotrope nelle cassette di pronto soccorso di navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico che effettuano rotte internazionali

[2]1. Il trasporto internazionale, mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, di quantita' limitate di sostanze della Tabella II, III o IV, che possono risultare necessarie durante il viaggio per il pronto soccorso e i casi urgenti, non sara' considerato come esportazione, importazione o transito ai sensi della presente Convenzione. 2. Precauzioni adeguate saranno prese dal paese di immatricolazione per impedire l'uso illecito delle sostanze citate al paragrafo 1 oppure la loro sottrazione a fini illeciti. La Commissione raccomandera' tali precauzioni consultate le organizzazioni internazionali competenti. 3. Le sostanze trasportate mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, conformemente al disposto del paragrafo 1, saranno sottoposte a leggi, regolamenti, permessi e licenze del paese d'immatricolazione, fatta salva la facolta' delle autorita' locali competenti di procedere a verifiche, ispezioni ed altre operazioni di controllo a bordo di tali mezzi di trasporto. La somministrazione di tali sostanze in casi urgenti non sara' considerata come infrazione alle norme del paragrafo 1 dell'articolo 9.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art14 · fonte su Normattiva