[1]Funzioni della Commissione

[2]1. La Commissione puo' esaminare tutte le questioni riguardanti gli scopi della presente Convenzione e l'applicazione delle norme della stessa, facendo raccomandazioni a tal fine. 2. Le decisioni della Commissione previste all'articolo 2 e all'articolo 3 saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art17 · fonte su Normattiva