[1]Rapporti dell'Organo

[2]1. L'Organo predispone sul proprio lavoro rapporti annuali nei quali figurano un'analisi delle informazioni statistiche di cui dispone e, se necessaria, un'illustrazione delle spiegazioni fornite dai Governi o richieste agli stessi, nonche' qualunque osservazione e raccomandazione che esso desideri formulare. L'Organo puo' altresi' predisporre qualunque rapporto supplementare che ritenga necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio per il tramite della Commissione, che puo' formulare le osservazioni che ritenga opportune. 2. I rapporti dell'Organo sono trasmessi alle Parti e successivamente pubblicati dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali rapporti.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art18 · fonte su Normattiva