[1]Lotta contro il traffico illecito

[2]Tenendo debito conto dei loro regimi costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

  • a)assicureranno a livello nazionale il coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tal fine, esse potranno utilmente designare un servizio responsabile di tale coordinamento;
  • b)si daranno mutua assistenza nella lotta contro il traffico illecito delle sostanze psicotrope, e in particolare trasmetteranno immediatamente alle altre Parti direttamente interessate, attraverso i canali diplomatici o per il tramite delle autorita' competenti che esse avranno designate a tal fine, copia di qualunque rapporto che abbiano indirizzato al Segretario generale in virtu' dell'articolo 16 in seguito alla scoperta di un caso di traffico illecito oppure di un sequestro;
  • c)collaboreranno strettamente fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri al fine di condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
  • d)faranno in modo che la cooperazione internazionale dei servizi competenti si svolga attraverso canali rapidi;
  • e)nel caso in cui vengano trasmessi dei documenti procedurali fra paesi per l'esercizio di un'azione giudiziaria, accerteranno che la trasmissione alle istanze designate dalle Parti avvenga attraverso canali rapidi; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di chiedere che i documenti procedurali siano loro inviati attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art21 · fonte su Normattiva