[1]Limitazione dell'utilizzazione a fini medici e scientifici

[2]1. Ciascuna Parte limitera' l'utilizzazione delle sostanze della Tabella I come previsto all'articolo 7. 2. Ciascuna Parte dovra', fermo restando il disposto dell'articolo 4, limitare, con le misure che riterra' opportune, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, le scorte, il commercio, l'impiego e la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV ai fini medici e scientifici. 3. E' auspicabile che le Parti non autorizzino la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV, salvo alle condizioni previste dalla legge.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art5 · fonte su Normattiva