[1]di carattere generale
[2]Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie:
- a)per dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione nei loro territori;
- b)per collaborare con gli altri Stati all'attuazione delle disposizioni di detta Convenzione;
- c)salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
