[1]di carattere generale

[2]Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie:

  • a)per dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione nei loro territori;
  • b)per collaborare con gli altri Stati all'attuazione delle disposizioni di detta Convenzione;
  • c)salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art4 · fonte su Normattiva