Il Presidente della Repubblica e' autorizzato: ad aderire allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi, il 5 dicembre 1956, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura nella sua IX Sessione; a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del "Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali" sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957.

Testo vigente dal 26 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;723~art1 · fonte su Normattiva