1. Il Comitato del patrimonio mondiale e' assistito da un Segretario nominato dal Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 2. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, utilizzando il piu' possibile i servizi del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN) nei campi di loro competenza e delle rispettive possibilita', prepara la documentazione del Comitato, l'ordine del giorno delle sue riunioni e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art14 · fonte su Normattiva