All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e dalla partecipazione italiana al Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, previsto, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 1.500.000, sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il predetto esercizio e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;723~art3 · fonte su Normattiva