Art. 24 (Gruppo di studio internazionale sulla gomma)
in vigore e sospensione (1) Il presente Accordo entrera' in vigore al momento della firma. (2) Il presente Accordo potra' essere sospeso con il consenso del Governo e del Gruppo. Nel caso in cui il Quartier Generale del Gruppo dovesse essere trasferito dal territorio del Regno Unito, il presente Accordo non sara' piu' in vigore, dopo un periodo di tempo ragionevole necessario per il trasferimento e per cedere le proprieta' del Gruppo nel Regno Unito. In fede di che i rispettivi rappresentanti hanno firmato il presente Accordo. Fatto in due copie a Londra il 14 febbraio 1978. Per il Governo del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord: JOHN TOMLISON Per il Gruppo di Studio Internazionale sulla Gomma: ABDUL FATAH
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
