I contenziosi fra il Governo ed il Gruppo sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, ovvero le questioni che riguardano i rapporti fra il Governo ed il Gruppo che non si possano comporre con negoziati o con altri metodi concordati, saranno demandati alla decisione definitiva di un gruppo di tre arbitri. Uno degli arbitri sara' scelto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e per il Commonwealth di Sua Maesta', uno dal Segretario Generale ed il terzo, che fungera' da Presidente del Tribunale, sara' scelto dai primi due arbitri. Nel caso in cui i primi due arbitri non riescano a nominare il terzo entro un anno dalla loro nomina, il terzo arbitro, su richiesta del Governo o del Gruppo, sara' scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art23 · fonte su Normattiva