Art. 23 (Gruppo di studio internazionale sulla gomma)
I contenziosi fra il Governo ed il Gruppo sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, ovvero le questioni che riguardano i rapporti fra il Governo ed il Gruppo che non si possano comporre con negoziati o con altri metodi concordati, saranno demandati alla decisione definitiva di un gruppo di tre arbitri. Uno degli arbitri sara' scelto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e per il Commonwealth di Sua Maesta', uno dal Segretario Generale ed il terzo, che fungera' da Presidente del Tribunale, sara' scelto dai primi due arbitri. Nel caso in cui i primi due arbitri non riescano a nominare il terzo entro un anno dalla loro nomina, il terzo arbitro, su richiesta del Governo o del Gruppo, sara' scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
