DEI DIRETTORI: PROCEDURA 1. Il Consiglio dei Direttori normalmente funzionera' nella sede principale della Banca e si riunira' con la frequenza che gli affari della Banca potranno richiedere. 2. Una maggioranza dei direttori costituira' un quorum per qualsiasi riunione del Consiglio dei Direttori, a condizione che tale maggioranza rappresenti non meno dei due terzi del potere di voto complessivo dei membri. 3. Il Consiglio dei Governatori adottera' regolamenti secondo i quali un membro potra' mandare un rappresentante per partecipare a qualsiasi riunione del consiglio dei Direttori quando oggetto della riunione sia una questione che tocchi particolarmente detto membro.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art31 · fonte su Normattiva