1. Ciascun membro avra' 150 voti piu' un voto addizionale per ogni azione del capitale sociale in suo possesso. 2. Nel votare in seno al Consiglio dei Governatori, ciascun governatore avra' diritto ad esprimere i voti dei membri che egli rappresenta. Salvo che non sia altrimenti espressamente disposto nel presente Accordo, tutte le materie all'esame del Consiglio dei Governatori saranno decise con una maggioranza del potere di voto dei membri rappresentati alla riunione. 3. Nel votare in seno al Consiglio dei Direttori, ciascun direttore avra' diritto ad esprimere il numero di voti del membro o dei membri i cui voti abbiano portato alla sua elezione. Detti voti dovranno essere calcolati come una unita'. Salvo che non sia altrimenti espressamente disposto nel presente Accordo, tutte le materie all'esame del Consiglio dei Direttori saranno decise con una maggioranza del potere di voto dei membri rappresentati alla riunione.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art32 · fonte su Normattiva