VICE-PRESIDENTE 1. Un Vice-Presidente sara' nominato dal Consiglio dei Direttori su raccomandazione del Presidente. Il Vice-Presidente rimarra' in carica per il periodo, esercitera' l'autorita' e svolgera' nell'amministrazione della Banca le funzioni, che potranno essere stabiliti dal Consiglio dei Direttori. In assenza, o in caso di incapacita' del Presidente, o mentre tale ufficio sia vacante, il Vice-Presidente esercitera' l'autorita' e svolgera' le funzioni del Presidente. 2.Il Vice-Presidente potra' partecipare alle riunioni del Consiglio dei Direttori ma non avra' diritto di voto a tali riunioni, eccetto il caso in cui egli debba esprimere il voto decisivo quando agisca in vece del Presidente.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art34 · fonte su Normattiva