INTERNAZIONALE DELLA BANCA: PROIBIZIONE DI ATTIVITA' POLITICA 1. La Banca non accettera' prestiti o assistenza che possano in qualsiasi modo pregiudicare o altrimenti alterare i propri scopi e le proprie funzioni. 2. La Banca, il suo Presidente, il suo Vice-Presidente, i suoi funzionari e personale non interferiranno negli affari politici di alcun membro, ne' saranno influenzati nelle loro decisioni dal carattere politico del membro in questione. Solo considerazioni di carattere economico pertinenti agli scopi e alle funzioni della Banca avranno influenza sulle loro decisioni. Tali considerazioni saranno soppesate imparzialmente per raggiungere ed attuare gli scopi e le funzioni della Banca. 3. Il Presidente, il Vice-Presidente, i funzionari ed il personale della Banca, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solo verso la Banca, e verso nessun'altra autorita'. Ciascun membro della Banca rispettera' il carattere internazionale di tale dovere e si asterra' da qualsiasi tentativo di influenzare uno qualsiasi di loro nell'esericizio delle sue funzioni.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art35 · fonte su Normattiva