Articolo II 1. Obiettivo della presente Convenzione e la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide. 2. Per gli scopi della presente Convenzione, il termine "conservazione" comprendera' anche l'impiego razionale (delle risorse). 3. Ogni attivita' di prelievo ed attivita' connesse nell'area cui si applica la presente Convenzione sara' condotta conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed ai seguenti principi di conservazione;

  • a)prevenzione della riduzione dell'entita' numerica di qualsivoglia popolazione prelevata a livelli inferiori a quelli che assicurano un suo ricambio stabile. A tal fine si dovrebbe evitare che le sue dimensioni scendano al di sotto del livello prossimo a quello che assicura il massimo incremento netto annuo;
  • b)mantenimento del rapporto ecologico tra le popolazioni delle risorse marine viventi dell'Antartide, prelevate, dipendenti e affini e reintegrazione delle popolazioni ridotte ai livelli definiti al precedente comma a).
  • c)prevenzione di cambiamenti o riduzione al minimo del rischio di cambiamenti nell'ecosistema marino, che non siano potenzialmente reversibili nell'arco di due o tre decenni, tenuto conto dello stato delle conoscenze disponibili sull'impatto diretto ed indiretto del prelievo, gli effetti dell'introduzione di specie estranee, gli effetti di attivita' connesse sull'ecosistema marino e gli effetti dei cambiamenti ambientali, allo scopo di rendere possibile una prolungata conservazione delle risorse viventi marine dell'Antartide.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artii · fonte su Normattiva