[1]Articolo XIV

[2]1. Le Parti Contraenti istituiscono con il presente Atto il Comitato Scientifico per la Conservazione delle Risorse Marine Viventi dell'Antartide (qui di seguito citato come "il Comitato Scientifico"), che sara' un organo consultivo della Commissione. Il Comitato Scientifico si riunira' di norma presso il Quartier Generale della Commissione, salvo che esso non decida altrimenti. 2. Ciascun membro della Commissione sara' membro del Comitato Scientifico e nominera' un rappresentante con opportune qualifiche scientifiche, che potra' essere accompagnato da altri esperti e consulenti. 3. Il Comitato Scientifico potra' richiedere, su una base "ad hoc", la consulenza di altri scienziati ed esperti che possa rendersi necessaria.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxiv · fonte su Normattiva