[1]Articolo XXIX

[2]1. La presente Convenzione sara' aperta all'adesio ne da parte di qualsiasi Stato interessato alle attivita' di ricerca o di prelievo relativamente alle risore marine viventi cui si applica la presente Convenzione. 2. La Convenzione sara' aperta all'adesione di organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani che comprendano tra i propri membri uno o piu' Stati membri della Commissione ed alle quali gli Stati membri delle organizzazioni stesse hanno trasferito, in tutto o in parte, competenze relative alle questioni oggetto della presente Convenzione. L'adesione di dette organizzazioni regionali di integrazione economica saranno soggette a consultazioni tra i membri della Commissione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxxix · fonte su Normattiva