[1]Articolo XXX

[2]1. La presente Convenzione potra' essere emendata in qualsiasi momento. 2. Se un terzo dei membri della Commissione richiede la convocazione di una riunione per discutere una proposta di emendamento, il Depositario convochera' detta riunione. 3. Un emendamento entrera' in vigore quando il Depositario avra' ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione relativi allo stesso da parte di tutti i membri della Commissione. 4. Successivamente tale emendamento entrera' in vigore per qualsiasi altra Parte Contraente quando il Depositario avra' ricevuto da essa la notifica della sua ratifica, accettazione o approvazione. Si riterra' che ogni Parte Contraente dalla quale non sia pervenuta detta notifica entro un termine di un anno dalla data di entrata in vigore dell'emendamento, avvenuta in conformita' al precedente paragrafo 3, si sia ritirata dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxxx · fonte su Normattiva