Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto indicato nell'art. 1, a decorrere dal giorno in cui sara' effettuata la notifica di cui all'art. 20 dello Statuto stesso ed agli emendamenti apportati con le Risoluzioni indicate nell'art. 1, dalla data della loro rispettiva entrata in vigore ai sensi dell'art. 19 dello Statuto medesimo.

Testo vigente dal 5 giugno 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-14;364~art2 · fonte del testo