Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena e intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' alle seguenti disposizioni:
- a)quanto all'emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, all'articolo VIII dell'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
- b)quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della presente legge, all'articolo 56 dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
- c)quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, all'articolo 51 dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo.
Testo vigente dal 12 novembre 2025
