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E' in facolta' dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di attuare, a favore dei titolari di concessioni di coltivazioni del tabacco per manifesto, le stesse provvidenze che i titolari di concessioni speciali accordano nel corso della campagna di coltivazione ai propri coltivatori di tabacco. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione delle suddette provvidenze. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge fara' carico al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1965, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1966 al 30 gennaio 1971

urn:nir:stato:legge:1965-12-17;1432~artunico · fonte del testo