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La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo 1949, n. 162, e' elevata da due a quattro anni.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3088~artunico · fonte del testo