I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia su unita' destinate alla pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle unita' adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la navigazione suddetta.

Testo vigente dal 13 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-22;107~art1 · fonte del testo