All'articolo 12-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' aggiunto al primo comma il seguente periodo: "Con la stessa pena e' punito chiunque viene trovato in possesso dei predetti buoni senza averne titolo o in numero superiore a quello consentito dalle vigenti disposizioni".

Testo vigente dal 25 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-22;44~art2 · fonte su Normattiva