All'articolo 12-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' aggiunto al primo comma il seguente periodo: "Con la stessa pena e' punito chiunque viene trovato in possesso dei predetti buoni senza averne titolo o in numero superiore a quello consentito dalle vigenti disposizioni".
Testo vigente dal 25 febbraio 1982
