Art. 227 (Codice penale militare di guerra)Appropriazione della preda

[1]Chiunque si appropria una cosa costituente preda bellica, della quale abbia il possesso, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

[2]Se il fatto e' commesso su cose costituenti preda bellica e trovate abbandonate, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144

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Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra."

Testo vigente dal 15 aprile 1946, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art227 · fonte su Normattiva