I buoni benzina di cui al precedente articolo 1 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 4 sono contenuti in blocchetti, con riguardo alle diverse modalita' di utilizzazione, ed agli stessi e' unita una "carta carburante turistica". Con il decreto di cui al precedente articolo 1, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei predetti buoni, saranno emanate le disposizioni sull'applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e societa' autostradali ed ai relativi controlli, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle societa' petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla presente legge. Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Per il rimborso alle societa' autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, il Ministro del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione, con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 7.

Testo vigente dal 25 febbraio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-22;44~art6 · fonte su Normattiva