Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 settembre 1976 decreti aventi valore di legge per l'istituzione di un doppio mercato della benzina, con la osservanza dei seguenti criteri direttivi:

  • 1)a ciascun proprietario di autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore, sara' assegnato un quantitativo mensile di benzina ad un prezzo inferiore a quello stabilito per il consumo libero;
  • 2)la benzina a prezzo ridotto sara' assegnata a condizione che risultino corrisposte la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione obbligatoria r.c. nei casi prescritti;
  • 3)la differenza di prezzo sara' assicurata attraverso una diversa incidenza dell'imposta di fabbricazione sul consumatore finale;
  • 4)l'organizzazione del doppio mercato della benzina dovra' essere predisposta secondo criteri di semplicita' e di snellezza delle procedure e degli adempimenti amministrativi, demandandosi a norme regolamentari da emanarsi dai Ministri competenti le modalita' di attuazione e di controllo;
  • 5)saranno stabilite sanzioni di carattere penale e amministrativo per prevenire e reprimere ogni attivita' illecita e fraudolenta nella distribuzione e nella utilizzazione del carburante a prezzo ridotto, nonche' per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati e nelle norme regolamentari.

Testo vigente dal 17 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~art6 · fonte su Normattiva