Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere
Art. unico
Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e' stabilita nella misura dell'uno per cento.
Testo vigente dal 27 luglio 1957
