Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'articolo 1, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento di cantiere o di altro assuntore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma delle leggi 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni. Per tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel precedente comma che siano comunque destinati a navi estere, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, numero 570, e successive modificazioni, va liquidata a favore di colui che ne ha effettuato la fornitura al proprietario od armatore della nave. Tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel primo comma provenienti dall'estero sono assimilati a quelli di produzione nazionale quando siano nazionalizzati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 1.

Testo vigente dal 5 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;939~art3 · fonte su Normattiva