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I macchinisti navali in secondo patentati a norma del primo comma dell'articolo 207 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, ed i macchinisti navali in secondo patentati a norma dell'articolo 64 del testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, i quali abbiano rispettivamente compiuto i tirocini di navigazione previsti dal secondo comma del citato articolo 207, aggiunto col regio decreto 17 ottobre 1889, n. 6497, sono abilitati ad imbarcarsi su navi munite di impianto di propulsione a vapore con le mansioni previste per il titolo di "capitano di macchina" dall'articolo 266 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Testo in vigore dal 10 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
