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Coloro che provengono dagli equipaggi delle unita' navali in dotazione all'Aeronautica militare iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015, in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di eta' previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, purche' siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio:

  • 1)meccanico, navale di prima classe:
  • a)abbiano raggiunto almeno il grado di maresciallo di terza classe;
  • b)abbiano compiuto quattro anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unita' dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse. L'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica;
  • 2)meccanico navale di seconda classe per motonavi:
  • a)abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore;
  • b)siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni, dei quali almeno uno su unita' dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

Testo in vigore dal 7 giugno 1980 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1980-05-22;210~artunico · fonte su Normattiva