La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali mutui fino all'ammontare di lire 5 miliardi, con ammortamento in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da destinare ad operazioni di piccoli prestiti ai dipendenti statali. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi.

Testo vigente dal 10 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-19;588~art1 · fonte del testo