La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di 5 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche e per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete autofilotranviaria con ammortamento in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.

Testo vigente dal 5 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-23;112~art1 · fonte del testo