Art. 4 — Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari)
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((L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decreto di decorso di setti anni dalla data di registrazione dei singoli atti. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dai provvedimenti di legge di cui al comma precedente e' tenuto a presentare agli uffici presso i quali sono state eseguite le formalita' fiscali una denuncia, dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari. Tale obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di avveramento delle condizioni suddette. Per le aree non edificate e i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di sei mesi decorre dal giorno di ultimazione della costruzione. Per i contribuenti che hanno gia fruito delle agevolazioni previste dai provvedimenti legislativi di cui al primo comma, il predetto obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla notifica della relativa formale richiesta da parte del competente ufficio)).
Testo in vigore dal 15 novembre 1962 al 22 dicembre 2008
