Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue di assicurazione contro i danni di guerra
Art. 3 — La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno
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[1]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
[2]Data a Roma, addi' 24 maggio 1943-XXI
[3]VITTORIO EMANUELE
[4]Mussolini - Acerbo
[5]Visto, il Guardasigilli: De Marsico
Testo in vigore dal 9 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
