Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1955 al 22 dicembre 2008. 161 parole tolte.
tolto: Nel caso di liquidazione di societa' immobiliari, regolarmente costituite in forma di societa' azionarie o a responsabilita' limitata alla data del 31 dicembre 1953, non si fa luogo a tassazione per imposta di ricchezza mobile, se la liquidazione e le conseguenti assegnazioni si soci siano state effettuate entro il 30 aprile 1956. La disposizione del comma precedente si applica anche alla trasformazione delle stesse societa' in societa' in accomandita semplice o in nome collettivo o in societa' semplice. Agli effetti della presente legge si intendono per societa' immobiliari quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge abbiano svolto una attivita' limitata esclusivamente alla proprieta' e alla gestione di beni immobili, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio. Per dette societa' l'efficacia dell'art. 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603, e' prorogata al 30 aprile 1956. Le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti l'imposta di ricchezza mobile, hanno effetto dal 26 agosto 1954.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-18;930~artunico · fonte del testo