L'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e' sostituito dal seguente: "Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali. Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica nei Comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto. Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali".

Testo vigente dal 10 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;723~art1 · fonte del testo