Alla direzione degli Archivi notarili distrettuali di Torino, Milano, Roma e Napoli sono assegnati funzionari aventi la qualifica di sovrintendente, equiparata a quella di ispettore generale. La direzione degli altri Archivi, che hanno competenza per i distretti ai quali la tabella prevista dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, assegna almeno cinquanta sedi notarili, e' affidata a conservatori capi. I conservatori capi possono altresi' essere assegnati in numero non superiore a due unita' all'ufficio centrale e, in sottordine, agli Archivi di cui al primo comma, in ragione di non piu' di una unita' per ciascun Archivio. Qualora alla direzione degli Archivi contemplati nei precedenti commi, non possano essere destinati funzionari in possesso della prescritta qualifica, la direzione stessa verra' affidata a funzionari della qualifica immediatamente inferiore che abbiano dato prova di distinta capacita', di cospicuo rendimento e di spiccate attitudini direttive.

Testo vigente dal 10 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;723~art2 · fonte del testo